Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLI ANDREA nato a PERUGIA il 04/11/1974 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Minelli Andrea, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà dell'operazione indicata nella fattura di cui all'imputazione sulla base della deposizione del m.11o Sgambaro, il quale ha accertato che la Project Management s.r.l. aveva emesso fatture per operazione inesistenti nei confronti di diverse società, tra cui quella del ricorrente, relativa alla progettazione e alla fornitura di impianti fotovoltaici, senza fornire alcuna prestazione, fattura che poi il Minelli aveva inserito nelle dichiarazioni fiscali del 2014; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà dell'operazione indicata nella fattura di cui all'imputazione sulla base della deposizione del m.11o Sgambaro, il quale ha accertato che la Project Management s.r.l. aveva emesso fatture per operazione inesistenti nei confronti di diverse società, tra cui quella del ricorrente, relativa alla progettazione e alla fornitura di impianti fotovoltaici, senza fornire alcuna prestazione, fattura che poi il Minelli aveva inserito nelle dichiarazioni fiscali del 2014; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Parole chiave

Generato dall'IA
fatture fittizie falsificazione di valori di bollo ufficiali abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie frode all'imposta sul valore aggiunto dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINELLI ANDREA nato a PERUGIA il 04/11/1974 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Minelli Andrea, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà dell'operazione indicata nella fattura di cui all'imputazione sulla base della deposizione del m.11o Sgambaro, il quale ha accertato che la Project Management s.r.l. aveva emesso fatture per operazione inesistenti nei confronti di diverse società, tra cui quella del ricorrente, relativa alla progettazione e alla fornitura di impianti fotovoltaici, senza fornire alcuna prestazione, fattura che poi il Minelli aveva inserito nelle dichiarazioni fiscali del 2014; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2