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Ordinanza — n. 13292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of critical analysis of factual evaluation on drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bevilacqua Elisa inadmissible, ruling that the lower court's decision was a matter of judicial evaluation rather than a legal error. The appellant argued for a reclassification of the offense based on the specific circumstances of her possession, but the appellate court correctly applied the principle that determining the minor nature of the act requires a comprehensive assessment of all relevant symptoms. Consequently, the court found no logical flaws in the factual appreciation regarding the 107 grams of cocaine and the cash found, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a judgment based on the evaluation of factual elements is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the reasoning used by the lower court to determine the nature of the offense.

Parole chiave

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judicial evaluation drug quantity inadmissible appeal factual appreciation drug trafficking critical analysis Cassation procedure traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
lordi di cocaina, idonei al confezionamento di 247 dosi medie giornaliere, e della somma di 540 euro in banconote di piccolo taglio, che l'imputata deteneva nel reggiseno, somma ritenuto,provento di pregressa attività di spaccio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
lordi di cocaina, idonei al confezionamento di 247 dosi medie giornaliere, e della somma di 540 euro in banconote di piccolo taglio, che l'imputata deteneva nel reggiseno, somma ritenuto,provento di pregressa attività di spaccio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ELISA nato a VASTO il 30/03/2000 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Bevilacqua Elisa, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha escluso l'invocata derubricazione sulla base del considerevole dato ponderale, pari a 107 gr. lordi di cocaina, idonei al confezionamento di 247 dosi medie giornaliere, e della somma di 540 euro in banconote di piccolo taglio, che l'imputata deteneva nel reggiseno, somma ritenuto,provento di pregressa attività di spaccio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/0