Criminal appeal dismissed as parties' settlement agreement bars new grounds except for illegal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessandro Aprea's appeal inadmissible because the parties' prior settlement agreement precluded raising new grievances in the appeal stage. Aprea argued for a violation of motivation under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, but the court found this ground was waived by the settlement. Consequently, the appeal was rejected, and Aprea was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement between parties regarding conciliation points constitutes a waiver of all further complaints in the appeal, except for illegal sentencing and specific defects in consent or prosecution agreement.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 01/12/1996 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Aprea Alessandro, che deduce il vizio motivazione con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2024.