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Ordinanza — n. 13288/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13288/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE EMANUELE nato a NAPOLI il 05/06/1999 SIVIERO FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/10/2001 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Carbone Emanuele, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13288/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti consumo di canapa sostanze soggette a restrizione sostanze di origine umana permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONE EMANUELE nato a NAPOLI il 05/06/1999 SIVIERO FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/10/2001 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Carbone Emanuele, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha escluso la qualificazione del fatto in termini di "lieve entità" (cfr. p. 6-7 della sentenza impugnata) valorizzando non tanto e non solo la reiterazione dell'attività illecita e il non trascurabile dato ponderale dello stupefacente sequestrato, corrispondente a cento dosi medie tra cocaina ed eroina, ma le caratteristiche della condotta, attuata in una notoria "piazza di spaccio", mediante occultamento di piccoli quantitativi di stupefacente in un luogo appartato, da cui veniva prelevato dagli imputati all'occorrenza, che provvedano poi al rifornimento di altra droga, che veniva reperita nelle immediate vicinanza, in prossimità del palazzo ove avveniva l'attività di cessione, caratteristiche ritenute indicative, certamente in modo non implausibile sul piano logico, di un'attività organizzata, prolungata e rivolta a un numero indiscriminato di soggetti, come peraltro accertato durante il servizio di osservazione da parte della p.g.; rilevato che il ricorso di Siviero Francesco, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile in quanto le questioni non erano state devolute con l'atto di appello, sicché non possono essere dedotte, per la priva volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in