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Ordinanza — n. 13287/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on new grounds and vague arguments regarding drug trafficking sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13287/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by four drug traffickers inadmissible, rejecting arguments raised for the first time or lacking critical analysis. The appellants challenged sentencing under Article 81 of the Penal Code and the assessment of 'minority' under Article 73, but the court found their new grounds unrelated to the original appeal or merely evaluative. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: New grounds in cassation must relate to original appeal points, and evaluative judgments on factual circumstances regarding drug quantity are not subject to review for lack of motivation.

Parole chiave

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new grounds in appeal lack of critical analysis drug trafficking sentencing minority of circumstances procedural inadmissibility rinnovo dell'autorizzazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. a) cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
210259); considerato che i ricorsi di Kimy Abdellah e di Jarmouni Mohamed e il secondo motivo del ricorso di Houssen Derbali, che lamentano il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 114 cod. pen.
e dai riconoscimenti fotografici effettuati dagli acquirenti; considerato che i restanti due motivi del ricorso di Houssen Derbali, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanze attenuanti ex art. 114 e 62 n.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998 Bono
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 Murolo
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMONINI SELENE (CUI 05WYAEY) nato a PIETRASANTA 11 15/11/1996 JARMOUNI MOHAMED (CUI 04VUSHD) nato il 12/04/1997 KIMY ABDELLAH (CUI 02YGLNZ) nato il 01/01/1980 DERBALI HOUSSEN (CUI 031UX0X) nato il 15/12/1983 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso di Simonini Selene, che deduce l'inosservanza dell'art. 81 cod. pen. e la carenza di motivazione, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato che con l'appello si erano svolte censure unicamente in relazione all'applicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, sicché, con i "motivi nuovi" non poteva essere dedotta, come nella specie, la differente questione relativa all'applicazione della continuazione con fatti già giudicati con sentenze definitive, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998 Bono, Rv. 210259); considerato che i ricorsi di Kimy Abdellah e di Jarmouni Mohamed e il secondo motivo del ricorso di Houssen Derbali, che lamentano il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché di natura valutativa e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto, in relazione a Kimy e a Derbali, quale elemento ostativo alla riqualificazione del fatto in termini di "lieve entità", la movimentazione complessiva di significativi quantitativi di stupefacente, tale da soddisfare, in uno specifico contesto territoriale, un'ampia cerchia di clienti per un periodo di tempo decisamente prolungato (p. 9 e p. 15 della sentenza impugnata), mentre la questione non era stata devoluta da Jarmouni con l'appello, sicché non può essere censurata, per la prima volta, nel giudizio di cassazione; rilevato che il primo motivo del ricorso di Houssen Dérbali, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché articolato in fatto, censurando la valutazione del materiale probatorio operata in maniera convergente dai giudici di merito, e perché generico, non confrontandosi con l'ampia disamina della Corte di merito (p. 14-15), la quale, per ciascun capo t imputazione, ha puntualmente indicato le conversazioni telefoniche postevfondamento della penale responsabilità, corroborate dai servizi di osservazione operati dalla p.g. e dai riconoscimenti fotografici effettuati dagli acquirenti; considerato che i restanti due motivi del ricorso di Houssen Derbali, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanze attenuanti ex art. 114 e 62 n. 4 cod. pen. (terzo motivo) e alla mancata applicazione delle attenuanti sulla recidiva con giudizio di prevalenza (quarto motivo), sono parimenti inammissibili, avendo la Corte d'appello, con un apprezzamento fattuale certamente non manifestamente illogico, escluso sia i presupposti integranti le invocate attenuanti per la dirimente ragione che il ricorrente aveva partecipato ad oltre novanta episodi di cessione di sostanza stupefacente, sicché il suo contributo causale non può certamente qualificarsi di minima importanza, né il lucro e il pericolo per la salute derivanti da tali cessioni meritano l'appellativo di "speciale tenuità"; sia un più favorevole esito del giudizio di bilanciamento, in considerazioni del "peso" della recidiva, considerando che il ricorrente è gravato da ben sette precedenti penali, di cui due specifici; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle