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Ordinanza — n. 13286/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding drug quantity and sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Boukhadhra Ahmed inadmissible, rejecting arguments on both the offense qualification and sentencing. The appellant claimed errors in motivation regarding Article 131-bis and Article 133 of the Penal Code, but the court found these complaints too generic to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic complaints regarding motivation or sentencing are inadmissible when the lower court has provided adequate reasoning supported by non-manifestly illogical factual appreciation.

Parole chiave

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generic appeal grounds drug quantity threshold sentencing proportionality penal code offenses procedural costs award traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
di cocaina; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 131-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
di cocaina; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHADHRA AHMED ( CUI 04XFDAM ) nato il 05/07/1987 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di Boukhadhra Ahmed Rachldj-che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi con l'iter motivazionale che, in esito proprio alla complessiva valutazione della fattispecie concreta siccome invocata dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064), ha fatto buon governo dei consolidati orientamenti interpretativi in materia, avendo escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare "tenuità", individuando, quale elemento ostativo avente carattere assorbente, il quantitativo non minimale di sostanza stupefacente di tipo "pesante", pari a circa 14 gr. di cocaina; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile perché afferente al trattamento sanzionatorio, benché lo stesso sia sorretto da adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossima del minimo edittale e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione del quantitativo non irrisorio di cocaina sequestrata, tale da consentire il confezionamento di una pluralità di dosi; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11 15/03/2