Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cheng Jiarong inadmissible because it failed to provide a critical analysis of the lower court's factual findings. The appellant argued violations of procedural law, but the court noted the first-instance judgment correctly identified the defendant's company as a mere shell lacking operational assets. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely evaluative and lacks a critical analysis of the factual reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHENG JIARONG nato il 09/10/1982 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Cheng Jiarong, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà delle operazioni indicate nelle fatture sulla base del fatto che la ditta Dong, con la quale l'imputato aveva intrattenuto per anni rapporti commerciali, era risultata una mera "cartiera", essendo priva di sede operativa, di dipendenti e di mezzi, e, per di più, aveva un oggetto sociale diverso rispetto all'attività asseritamente intercorsa con la società del Cheng; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/20