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Ordinanza — n. 13282/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13282/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN ALI CHIHEB nato 11 19/07/1995 GHARWECHI ACHREF nato il 05/10/1993 avverso la sentenza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato 1/is122rq udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi di Ben Ali Chiheb e di Gharwechi Achref, che, con separati atti di impugnazione, deducono la violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'art. 545-bis cod. proc. pen. e all'art 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili essendo proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza - ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame -, e dovendosi ribadire che il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva -, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690;

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen, art 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 545-bis cod. proc. pen. e all'art 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili essendo proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza - ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame -, e dovendosi ribadire che il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva -, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690;

Parole chiave

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commutazione della pena sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale differimento dell'esecuzione della pena cambiamento di genere conversione religiosa

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
art 129 cod. proc. pen
e all'art 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili essendo proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
284978); stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN ALI CHIHEB nato 11 19/07/1995 GHARWECHI ACHREF nato il 05/10/1993 avverso la sentenza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato 1/is122rq udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Ritenuto che i ricorsi di Ben Ali Chiheb e di Gharwechi Achref, che, con separati atti di impugnazione, deducono la violazione di legge in relazione, rispettivamente, all'art. 545-bis cod. proc. pen. e all'art 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili essendo proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza - ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame -, e dovendosi ribadire che il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva -, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Melluso, Rv. 285690;

Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978); stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/0