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Ordinanza — n. 13278/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity, rejecting mere repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13278/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the genericity of the grounds raised by the petitioner. The petitioner argued that the lower court failed to recognize a specific legal fact and omitted a substitute sanction, but these claims were merely repetitions of arguments already made and dismissed in the appellate judgment. The court ruled that since the lower court provided a sufficient and linear motivation addressing these points, the issues were no longer subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and constitute a mere repetition of censure already formulated and dismissed in the lower judgment with adequate motivation.

Parole chiave

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genericity of grounds repetition of arguments inadmissible appeal sufficient motivation Corte di Cassazione motivi di cassazione alleggerimento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARMINE nato a TORINO il 06/02/1981 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva; Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede (vedi pag. 4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigli e estensore Il Pre idente