Ordinanza — n. 13276/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA NICHOLAS nato a TORINO il 22/06/1998 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva; Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede (vedi pag. 2 e 3) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13276/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 dpr 309/90 e all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva; Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede (vedi pag. 2 e 3) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA NICHOLAS nato a TORINO il 22/06/1998 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e all'omessa applicazione della sanzione sostitutiva; Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede (vedi pag. 2 e 3) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigli Il Pres