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Ordinanza — n. 13274/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13274/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ABUBAKARI OSMAN nato a COTOBI( COSTA D'AVORIO) il 01/07/1985 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), a sindacare valutazioni di merito in ordine alla responsabilità, logicamente desunta dagli accertamenti degli operanti, dal quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente e dal narcotest (vedi sentenza di primo grado).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13274/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la sentenza di primo grado che sottolinea l'impossibilità di riconoscere quanto richiesto in ragione delle modalità della condotta, che appaiono lungi dall'attestare la episodicità dell'illecita attività e denotano invece professionalità nella commissione di tali tipologie di reato, nonché dall'abitualità del comportamento dell'imputato desumibile dei precedenti penali per reati della medesima indole.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico internazionale di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione qualificata LStup test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: ABUBAKARI OSMAN nato a COTOBI( COSTA D'AVORIO) il 01/07/1985 avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile, essendo volto (tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello), a sindacare valutazioni di merito in ordine alla responsabilità, logicamente desunta dagli accertamenti degli operanti, dal quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente e dal narcotest (vedi sentenza di primo grado).

Il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico perché non si confronta con la sentenza di primo grado che sottolinea l'impossibilità di riconoscere quanto richiesto in ragione delle modalità della condotta, che appaiono lungi dall'attestare la episodicità dell'illecita attività e denotano invece professionalità nella commissione di tali tipologie di reato, nonché dall'abitualità del comportamento dell'imputato desumibile dei precedenti penali per reati della medesima indole.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consiglíer stensore Il Pre de