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Ordinanza — n. 13273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Di Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for a review of all favorable elements. The court ruled that the first-instance judgment was not manifestly illogical, as it correctly focused on decisive factors like the absence of positive evaluation elements and twelve prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment's reasoning is not manifestly illogical, requiring only that the judge reference decisive elements rather than all available ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifest illogical reasoning inadmissible appeal cassation review standard prior criminal records verdetto di colpevolezza responsabilità per atto illecito in dubio pro debitore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SALVATORE ROBERTO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1979 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalie parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, evidenziando l'assenza di elementi positivi di valutazione e i dodici precedenti penale, uno dei quali specifico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere este ore Il Pre