Cassation court dismisses appeal regarding prescription and recidiva, ruling generic intent sufficient for escape charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments concerning the prescription of the crime and the recognition of recidiva. The appellant claimed the crime had expired and that the lower court failed to explicitly justify the discretionary application of recidiva or the specific intent required for the offense. The court held that the lower court's reasoning on the intensity of the intent implicitly satisfied the need for motivation regarding recidiva and that generic intent is sufficient for the charge of unauthorized escape.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: The prescription of a crime is determined by the date of the contested recidiva; the discretionary application of recidiva may be implicitly justified by describing the reprehensibility and danger of the conduct, while generic intent suffices for escape charges where the violation of authorization rules is knowingly committed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUELI GIUSEPPE nato a CATANIA il 07/05/1979 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il motivo di ricorso relativo alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato è manifestamente infondato poiché, stante la contestazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il reato si è prescritto l'undici novembre 2023, e quindi in data successiva alla sentenza di appello del 12 ottobre 2022.
Il motivo relativo al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato. L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez, 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). Nel caso in esame, se è vero che la Corte di appello motiva sui precedenti dell'imputato, deve osservarsi che la puntuale motivazione sulla accresciuta pericolosità può ritenersi implicita nella parte in cui la sentenza impugnata descrive l'intensità del dolo dell'imputato.
Il motivo sul dolo é generico perchè diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consiglier tensore