Cassation court dismisses appeal as lower court correctly applied statutory rules on recidivism and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's decision regarding the balance between mitigating circumstances and recidivism. The court ruled that the lower court correctly applied the statutory prohibition on letting generic mitigating circumstances outweigh repeated recidivism, finding the reasoning logical and sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The prohibition of the predominance of generic mitigating circumstances over repeated recidivism is a mandatory rule that the Court of Cassation cannot review if the lower court's decision is based on sound reasoning and sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISI MARCO nato a SIRACUSA il 15/08/1976 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; L'unico motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ciò detto, nel caso in esame la Corte di appello ha anche, correttamente, richiamato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 2 novembre 2023 Il Consìglie e tensore Il Pres ente Maria Wna Vigna Angel Costanzo DEPOsITATA CANCFA 1_31