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Ordinanza — n. 13268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to prior rejection of same complaints by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to hear the drug buyer and the use of a photo file for identification, arguing violations of specific criminal procedure articles. The court rejected these claims as they were already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 210 cod. proc. pen.; Art. 213 cod. proc. pen.: Complaints regarding the non-hearing of a party and the use of photographic files for identification are inadmissible if they have been previously and correctly rejected by the court of first instance or appellate court.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissibility of complaint prior examination of claims drug acquisition hearing photographic identification file motivi di cassazione facoltà di astenersi dal testimoniare imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 210 cod. proc. pen.
Art. 213 cod. proc. pen.
e la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. in relazione al fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento dell'imputato.
art. 210 cod. proc. pen
art. 213 cod. proc. pen
e la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI STEFANO nato a MESSINA il 24/09/1990 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo unico del ricorso che censura la mancata audizione dell'acquirente della sostanza stupefacente ex art. 210 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen. in relazione al fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento dell'imputato.

Il motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito (pag. 3 e 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 2 novembre 2