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Ordinanza — n. 13267/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for lack of novelty; prior appeal already rejected with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13267/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it reproduced a ground of criticism already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant argued against the conviction for recidivism, but the appellate court had already provided a sound legal assessment regarding the persistent danger and influence of prior convictions under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court found no need to re-evaluate the merits, ruling that the procedural requirement of novelty was not met.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A recourse is inadmissible if it reproduces a ground of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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lack of novelty recidivism assessment prior convictions procedural inadmissibility repeated litigation recidiva nell'infrazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 133 cod. pen
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO LORENZO nato a CASANDRINO il 18/07/1964 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Il motivo è riproduttivi di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogiì, la qualità dei comportamenti, la prossimità temporale delle condotte a quelle pregresse, è sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.

Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che regola l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E', pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr.

Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i! 2 novembre 2023 Il Consigli èstensore Il P