Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALUMBO STEVEN GAETANO nato a SIRACUSA il 06/03/2003 PUGLISI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 21/02/2000 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Palumbo Steven Gaetano e Puglisi Francesco, che deducono, entrambi, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede. Occorre osservare, quanto al primo motivo, che i ricorrenti propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale, ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione dubbio circa il carattere di infrazione guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione qualificata LStup
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALUMBO STEVEN GAETANO nato a SIRACUSA il 06/03/2003 PUGLISI FRANCESCO nato a SIRACUSA il 21/02/2000 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Palumbo Steven Gaetano e Puglisi Francesco, che deducono, entrambi, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede. Occorre osservare, quanto al primo motivo, che i ricorrenti propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale, ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata puntualmente ancorata alla non occasionalità della condotta e all'assenza di elementi positivi di valutazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere sore Il Presi nte Maria Sali Vigna Angek Cost zo DEPOSITATA IN CANCJ ,=»rmA -