Ordinanza — n. 13262/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso sono, all'evidenza, infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato e ritiene congrua la pena, prossima al minimo edittale, comminata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso sono, all'evidenza, infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato e ritiene congrua la pena, prossima al minimo edittale, comminata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO MAURIZIO nato a CATANIA il 30/05/1974 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso sono, all'evidenza, infondati, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato e ritiene congrua la pena, prossima al minimo edittale, comminata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere ten ore Il Pres ente