Italian Court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat appellate court's correct legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's refusal to recognize non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge, who correctly assessed the defendant's conduct and criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of arguments already adequately examined and dismissed by the appellate court with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTI EDMONDO ANTONIO nato a TREVISO il 11/03/1970 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta, i motivi a delinquere e la personalità dell'imputato, ha ritenuto che tali circostanze inducessero a ritenere non di lieve tenuità la condotta dell'imputato (pag.2 e 3).
Quanto al secondo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente ricondotto ai precedenti penali dell'imputato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere est sore Il Presidente