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Ordinanza — n. 13258/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without examining the merits of the criminal case. The appellant argued against the second instance judgment, but the court found the appeal lacked the necessary critical analysis of the arguments supporting the conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the arguments supporting the contested decision, rendering the review of the case's merits unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis criminal procedure Court of Cassazione procedural dismissal impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE VINCENZO nato a TARANTO il 15/07/1967 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere este sore Il PreiØente