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Ordinanza — n. 13256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI GUERINO nato a PESCARA il 06/01/1997 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta dell'imputato (ripetute assenze non giustificate dal domicilio in giorni diversi), ha ritenuto che, anche in considerazione dei suoi precedenti penali specifici, ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, avendo avuto riguardo alla assenza di elementi positivi di valutazione e alla presenza di precedenti penali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza ingiustificata motivo insorto dopo la fuga circostanze attenuanti indennità di vacanze aspettativa per motivi personali reiterazione di reati penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI GUERINO nato a PESCARA il 06/01/1997 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta dell'imputato (ripetute assenze non giustificate dal domicilio in giorni diversi), ha ritenuto che, anche in considerazione dei suoi precedenti penali specifici, ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità.

Considerato che I motivo relativo alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, è, anch'esso generico (si veda, in particolare, pag. 3). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura pari al minimo edittale.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, P.v. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, avendo avuto riguardo alla assenza di elementi positivi di valutazione e alla presenza di precedenti penali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Co