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Ordinanza — n. 13253/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific factual arguments regarding intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was generic and merely requested the court to urge a review of the lower court's finding on intent. The appellant argued that the lower court failed to logically explain the subjective element of intent required for the crime under Article 385 of the Penal Code. The court ruled that the lower court correctly applied principles regarding generic intent, which consists simply in the conscious violation of the prohibition to leave the execution place without authorization, rendering the appellant's specific arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is generic and directed at urging the court of jurisdiction to review a non-manifestly illogical finding on intent, as the subjective element of generic intent consists merely in the conscious violation of the prohibition to leave the execution place without authorization.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility subjective element intent Article 385 Penal Code conscious violation prohibition execution place leave Cassazione appeal dismissal procedural inadmissibility rapimento di minori

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6; n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRAKEB HICHAM nato il 24/02/1981 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e ia sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non manifesta illogica in punto di dolo, la diversa valutazione in fatto sulla consapevolezza a volontà dell'imputato di violare le prescrizioni impostegli.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, sul contenuto del dolo in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6; n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288) e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura (v. pag. 6).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere esten re Il Pre dente