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Ordinanza — n. 13252/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and groundless arguments reiterating rejected appellate censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13252/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded, noting that the arguments merely reiterated those rejected in the second instance. The appellant proposed a reductive reading of the facts, arguing that the defendant's actions constituted mere passive resistance rather than active endangerment. The court rejected this, emphasizing that the defendant's flight on a motorbike at high speed, against traffic and into sidewalks, objectively endangered public safety and obstructed official duties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when they merely reiterate censure already rejected by the appellate court with sufficient motivation without substantiating new arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded reiterative censure passive resistance public safety obstruction of duty persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA NUNZIO nato a SALERNO il 15/10/1999 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.

Il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera resistenza passiva si era trattato, posto che l'imputato, dandosi alla fuga col motorino, aveva posto in essere manovre di per sé idonee a mettere in pericolo la incolumità fisica degli operanti e dei terzi, procedendo a forte velocità, percorrendo strade contromano e accedendo a zone non consentite quali i marciapiedi. Condotta finalizzata a impedire l'inseguimento e il controllo, così ostacolando l'esercizio della pubblica funzione e inducendo nel pubblico ufficiale una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e ai precedenti penali, anche per fatti gravi, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere stensore Il Pres e