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Ordinanza — n. 13251/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as groundless due to lack of specificity regarding non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the ground lacking specificity. The appellate court had already thoroughly examined and rejected similar arguments, rendering this appeal merely a repetition of previously dismissed points.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the contested ground is merely a reproduction of arguments already adequately examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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non-prosecution claim lack of specificity repetitive argument appellate review inadmissible appeal Article 131-bis court costs punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICIGNANO SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/11/1993 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta dell'imputato, ha ritenuto che ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità (p. 2).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere est sore Il Pres ente