Ordinanza — n. 13249/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; v • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza i motivi a delinquere e la personalità dell'imputato, ha ritenuto che anche le precedenti condanne, pur se non definitive, inducessero a ritenere non di lieve tenuità la condotta dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13249/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza i motivi a delinquere e la personalità dell'imputato, ha ritenuto che anche le precedenti condanne, pur se non definitive, inducessero a ritenere non di lieve tenuità la condotta dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOADER FLORIN nato il 04/09/1990 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; v • Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza i motivi a delinquere e la personalità dell'imputato, ha ritenuto che anche le precedenti condanne, pur se non definitive, inducessero a ritenere non di lieve tenuità la condotta dell'imputato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere e ensore Il Pre