Criminal appeal dismissed as inadmissible for requesting re-evaluation of facts reserved to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the testimony of the drug buyer under specific procedural articles. The court rejected this, ruling that such arguments merely request a new factual assessment, which is exclusively the domain of the trial judge and cannot constitute a ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual elements or witness testimony, as the assessment of evidence is reserved exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGAZIO MORENO nato a PESCARA il 22/03/1984 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria difensiva; esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che, con entrambi i motivi, l'imputato deduce, l'inosservanza degli artt. 192 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; considerato che i motivi sono inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione della testimonianza dell'acquirente dello stupefacente nel giudizio di legittimità; ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.
U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944); Osservato che la memoria difensiva è meramente reiterativa dei motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consiglier sore Il Presi