Criminal appeal dismissed for failing to confront the appealed judgment's factual findings on provable evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not directly confront the factual findings of the lower court. The appellant merely proposed an alternative reading of the evidence without challenging the specific statements made by the police officer that established the threatening nature of the words. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary confrontation with the contested decision and ordered the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not directly confront the factual findings of the appealed judgment, merely proposing an alternative reading of the evidence without challenging the specific statements used to establish the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSAPPIO GIANLUCA nato a ROMA il 15/03/1987 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; Ritenuto che il motivo con il quale si contesta la responsabilità dell'imputato si limita a prospettare una rilettura alternativa delle fonti di prova, non confrontandosi con la sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa evidenzia le dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite all'assistente di polizia penitenziaria, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario (pag.4 e 5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 embre 2023 Il Consigl tensore Il Presi n