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Ordinanza — n. 13244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it failed to provide a critical analysis of the lower court's arguments. The appellant merely contested the specific grounds for inadmissibility without addressing the substantive reasoning of the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it does not contain a critical analysis of the arguments supporting the decision under review, limiting itself to disputing the specific grounds for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis specificity objection Supreme Court procedure procedural dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNIERI GIOVANNI nato a PESCARA il 06/04/1974 avverso l'ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, limitandosi a sostenere che non era vero quanto sostenuto dalla Corte di appello circa la inammissibilità del ricorso dell'imputato per aspecificità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consi• r estensore T.,\\ Il Presidente