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Ordinanza — n. 13241/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to provide the necessary critical analysis of the arguments supporting the lower court's decision. The appellant challenged a second-instance judgment finding him guilty of resisting a public official and aggravated personal injuries. The court ruled that the appeal was unfounded given the linear and logical motivation provided by the appellate court regarding the elements constituting the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be dismissed as inadmissible if it lacks a critical analysis of the arguments supporting the contested decision, rendering it unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis resisting public official aggravated personal injuries Italian criminal procedure circostanze attenuanti danno patrimoniale procurato con astuzia controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE ANTONIO nato a PESCARA il 03/04/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di lesioni personali aggravate.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres,Viftnte