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Ordinanza — n. 13237/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding non-prosecution and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13237/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code and requested generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal based its decision on multiple independent grounds including the habitual nature of the conduct and the absence of contested aggravating factors. The Court rejected the appeal because the appellant only criticized one of several valid reasons for the lower court's decision, which violates the requirement for specific grounds in cassation reviews.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. a cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible for lack of specificity if it limits its criticism to a single reason for the decision when multiple autonomous and self-sufficient grounds exist.

Parole chiave

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lack of specificity non-prosecution generic mitigating circumstances cassation inadmissibility multiple grounds attenuazione libera della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 n. 1 lett. a cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017
250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA LAURA nato a LAMEZIA TERME il 31/03/1988 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Il primo motivo sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell'esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente non solo la non tenuità della condotta illecita, ma anche i precedenti specifici che inducono a ritenere abituale la condotta dell'imputata.

Occorre considerare, sul punto, che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove a fondamento della motivazione del provvedimento impugnato ne siano ravvisabili plurime, autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 30021 dei 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 — 01). Il motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, oltre a non essere stato dedotto in appello, è anche manifestamente infondato, posto che non sono contestate circostanze aggravanti, quindi la concessione delle circostanze attenuanti generiche ha, di per sé, comportato la riduzione di un terzo della pena.

Il motivo relativo alla quantificazione della pena è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de