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Ordinanza — n. 13236/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13236/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO FRANCESCO nato a CUTRO il 05/02/1958 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (paragrafo n. 4.1. della sentenza).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13236/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4.1. della sentenza).

Parole chiave

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ingiuria reati contro la tranquillità pubblica espressioni sconvenienti principio di pubblicità oltraggio alla corte pubblica intimidazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO FRANCESCO nato a CUTRO il 05/02/1958 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativi delle censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta (paragrafo n. 4.1. della sentenza).

I giudici hanno correttamente dato atto che: -il luogo ove furono proferite le offese deve ritenersi pubblico perché aperto a un numero indeterminato di persone; -le offese furono pronunciate nei confronti dei pubblici ufficiali, alla presenza di almeno due persone, non essendo necessaria né l'identificazione dei presenti né la effettiva percezione delle offese, essendo sufficiente la mera possibilità di percezione da parte dei presenti (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Ramondo, Rv. 273466). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consiglie tensore Il Presi nt