Criminal appeal dismissed as inadmissible due to oral hearing request and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense requested an oral hearing, which was rejected as not permitted by the Code of Criminal Procedure, and argued against the application of transitional rules and the evaluation of witness testimony. The court dismissed these arguments, noting the lack of specific evidence for the fourth ground and applying the ten-year statute of limitations for the crime of receiving stolen goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1 e 5; Art. 611, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 157, comma 2 cod. pen.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the request for an oral hearing is not provided for by law, if the grounds are generic or manifestly unfounded, and if the statute of limitations has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALETTA GIUSEPPE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 23/04/1957 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letti il ricorso e la memoria depositata in data 23 novembre 2023; rilevato, preliminarmente, che l'istanza formulata dal difensore diretta alla "trattazione orale" dell'udienza è inammissibile, non essendo prevista dall'art. 611, comma 1, richiamato dall'art. 610, comma 1 e 5, cod. proc. pen., la partecipazione delle parti all'udienza fissata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, al pari della memoria depositata, con cui si lamenta il mancato esame della richiesta di applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 95 d. Igs. 150/2022, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha dato conto di avere valutato, escludendola con motivazione aderente ai dati considerati, la possibilità della sostituzione della pena detentiva irrogata; che il secondo motivo, con cui si denuncia il travisamento della prova, nella sostanza mira ad una rivalutazione delle dichiarazioni della testimone (che ha indicato l'imputato come colui che consegnò l'assegno risultato ricettato) e dell'imputato (sulla ricezione dell'assegno dalla persona che l'aveva sottoscritto, affermazione smentita dalla persona indicata dall'imputato), mentre alcun rilievo va attribuito all'espressione utilizzata dalla decisione per evidenziare la corrispondenza di quelle dichiarazioni nell'attribuire all'imputato la disponibilità del titolo senza alcuna plausibile giustificazione; che il terzo motivo di ricorso è generico, poiché non allega a sostegno della tesi difensiva, del differente valore del titolo, alcun dato obiettivo desunto dagli atti processuali; che infine il quarto motivo è manifestamente infondato poiché per costante insegnamento il reato di ricettazione nella forma attenuata prevista (oggi) dall'art. 648, comma 4, cod. pen. si prescrive, secondo la regola generale dell'art. 157, comma 2, cod. pen. nel termine di dieci anni (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01;
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consi re estensore