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Ordinanza — n. 13189/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and generic denial of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of illegal origin for the stolen goods and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal and were formulated in generic terms without specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of a pedissequous repetition of arguments already rejected or if it is formulated in generic terms lacking specific legal foundation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments generic denial mitigating circumstances procedural costs Cassation review criminal appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 712 cod. pen
sottolineando l'evidente dimostrazione della provenienza illecita del bene (alla luce del numero di telaio abraso, dell'assenza della targa e della carta di circolazione), così escludendo che il fatto possa integrare la meno grave ipotesi di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVA VINCENZO nato a PALERMO il 17/11/1993 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata (pag.

2) sottolineando l'evidente dimostrazione della provenienza illecita del bene (alla luce del numero di telaio abraso, dell'assenza della targa e della carta di circolazione), così escludendo che il fatto possa integrare la meno grave ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.; ritenuto che l'ulteriore motivo di ricorso, che contesta il diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini del tutto generici ed è comunque manifestamente infondato, considerata la motivazione della Corte d'appello (pag. 3), scevra da ogni vizio logico, ricordando altresì che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consig estensore Il Pres