Criminal appeal dismissed as inadmissible due to oral hearing request and late new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense requested an oral hearing, which is not permitted under the Code of Criminal Procedure, and submitted new grounds after the statutory deadline. The court rejected the substantive arguments regarding absorbed offenses and generic mitigating circumstances as either procedurally barred or legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1 e 5; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 4 I. 110/75; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the request for an oral hearing lacks statutory basis or if new grounds are filed beyond the prescribed time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI MARIATERESA nato a LAMEZIA TERME il 10/09/1993 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato, preliminarmente, che l'istanza formulata dal difensore diretta alla "trattazione orale" dell'udienza è inammissibile, non essendo prevista dall'art. 611, comma 1, richiamato dall'art. 610, comma 1 e 5, cod. proc. pen. la partecipazione delle parti all'udienza fissata; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 I. 110/75 (trattandosi di condotta assorbita dalla più grave ipotesi di rapina aggravata), si fonda su motivi del tutto reiterativi del corrispondente motivo di appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (pag.
4) richiamando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che nega l'assorbimento della contravvenzione citata nell'aggravante dell'uso dell'arma per realizzare la rapina, in quanto il porto abusivo di armi è reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può considerarsi assorbito nell'obiettività del delitto di rapina (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 263229 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è anch'esso generico oltre che manifestamente infondato; la Corte (pag.
5) ha preso in considerazione tutti gli elementi (favorevoli o sfavorevoli) dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, facendo poi riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri nell'ambito di quella valutazione (come già più volte affermato dalla Corte: Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01); considerato che i motivi nuovi, depositati dalla difesa in data 22 gennaio 2024, sono inammissibili perché depositati oltre i termini di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigi', estensore Il Pr