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Ordinanza — n. 13187/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetition of arguments already rejected.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13187/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued against the lower court's finding of criminal liability, but the court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal without adding new substance. Consequently, the court upheld the conviction based on the existing evidence and evidence of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and novel; mere repetition of arguments already rejected by the appellate court renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity repetition of arguments appellate court review court costs award tempestività dell'inoltro finzione di notifica postale scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSIN JONATHAN nato a VENEZIA il 31/10/1982 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO ritenuto che i motivi di ricorso che attaccano la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i capi A) ed E) , sono inammissibili sia perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, disattesi dalla Corte d'appello con ampia motivazione che esamina e supera tutte le censure, fornendo un quadro probatorio articolato, completo e logicamente coerente nell'attribuzione al ricorrente della condotta di partecipazione ai reati contestati; sia perché difettano del necessario carattere di specificità, formulando censure che riguardano singoli aspetti e profili della ricostruzione fattuale e probatoria, autonomamente e compiutamente operata; così, per la rapina di cui al capo A, la Corte ha ricordato l'intercettazione ambientale all'interno della vettura in uso a tale Gavagnin, che conferma l'ipotesi accusatoria; le dichiarazioni dell'originaria concorrente Sbrissa, soggette ad accurato esame dell'attendibilità e dei riscontri a favore della narrazione della donna; si tratta di elementi che, unitamente al complesso dei dati raccolti, delineano un quadro probatorio esente da vizi nella sua valutazione ed idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità penale; allo stesso modo, quanto al delitto di cui al capo E), la sentenza ha richiamato le dichiarazioni della Sbrissa, la confessione del Causin Nadir quale complice abituale dell'imputato, l'acquisizione di immagini di sistemi di videosorveglianza, attività abbinata all'analisi dei tabulati telefonici; infine, quanto al capo M) la decisione impugnata (pagg.12-13) ha posto a base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni ritenute attendibili della Monfè e della Sbrissa, quali dichiarazioni convergenti nel delineare l'attività criminosa di spaccio svolta dell'imputato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 20