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Ordinanza — n. 13186/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud conviction citing generic recidivism and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Pierluigi Muraro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court found the first ground of appeal generic and repetitive regarding the fraud charge, noting the lower court already detailed multiple deceptive methods used. Furthermore, the court rejected arguments concerning recidivism and mitigating circumstances as unsupported by new evidence or specific factual justification.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, or manifestly unfounded, particularly when the lower court has already provided specific motivation regarding the defendant's recidivism and the lack of new elements to alter the conviction.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive legal argument recidivism in fraud inadmissible appeal lack of new evidence accusa di truffa pratiche commerciali ingannevoli contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata il 17 gennaio 2024; ritenuto che, in relazione al primo motivo di ricorso (con cui si attacca il giudizio di sussistenza della fattispecie di reato ex art. 640 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata il 17 gennaio 2024; ritenuto che, in relazione al primo motivo di ricorso (con cui si attacca il giudizio di sussistenza della fattispecie di reato ex art. 640 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURARO PIERLUIGI nato a VERONA il 19/09/1950 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso e la memoria depositata il 17 gennaio 2024; ritenuto che, in relazione al primo motivo di ricorso (con cui si attacca il giudizio di sussistenza della fattispecie di reato ex art. 640 cod. pen. in difetto della dimostrazione degli artifici o raggiri), va rilevato il carattere reiterativo della censura a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto del complessivo ricorso ad una pluralità di mezzi e strumenti per carpire la fiducia della persona offesa, attraverso i rapporti di conoscenza, la messa in scena della possibilità di acquisto di beni a prezzi più che vantaggiosi, la sollecitazione a coinvolgere anche altri soggetti negli acquisti; considerato che il Giudice di appello ha pienamente giustificato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., oggetto della censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, richiamando la personalità dell'imputato recidivo, quale ostacolo all'applicazione della formula assolutoria, e rilevando come il Muraro abbia coinvolto nella truffa ulteriori soggetti rispetto alla persona offesa; rispetto a tale profilo la censura è del tutto generica e reiterativa; infine, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano il riconoscimento della contestata recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati: la Corte d'appello ha indicato i dati fattuali, espressivi della maggiore pericolosità manifestata dal ricorrente attraverso la commissione del nuovo reato; allo stesso modo, la sentenza ha fornito specifica motivazione a sostegno del diniego delle invocate attenuanti, mettendo in rilievo sia i dati ostativi (desunti dalle condanne definitive riportate) sia l'assenza di elementi positivi, così fornendo adeguata motivazione sul punto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio