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Ordinanza — n. 13185/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as repetitive; students' standing to file fraud complaints upheld against defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that only those who paid money should file fraud complaints, but the Court found this argument repetitive of the appellate decision. The Court upheld the lower court's ruling that university students who suffered prejudice from a failed contract due to fraud have legitimate standing to file complaints.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The right to file a criminal complaint extends to subjects who suffered prejudice from a fraudulent conduct, even if they did not directly execute the dispositive act, provided they were misled regarding the contract's conclusion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility fraud complaint standing repetitive ground dismissal university student victims contractual fraud prejudice danno ai creditori truffa in materia di credito danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENDRASCO GIANLUCA nato a ASOLO il 04/08/1979 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; ,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la legittimazione dei soggetti che hanno sporto la querela (ossia, coloro che furono tratti in inganno, mentre titolari del diritto di querela sarebbero coloro che hanno proceduto a versare le somme profitto della condotta fraudolenta), è reiterativo della censura già sollevata in appello e affrontata correttamente dalla sentenza impugnata che ha condiviso l'orientamento di legittimità che riconosce il diritto a sporgere querela anche ai soggetti che, pur non avendo materialmente eseguito l'atto di disposizione patrimoniale, hanno subito un pregiudizio per effetto della mancata conclusione del contratto prospettato, ovvero per l'inadempimento del contratto da parte del responsabile della condotta truffaldina, in termini di mancato acquisto del diritto scaturente dal contratto concluso (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01); nella specie, i querelanti erano gli studenti universitari che avevano sottoscritto il contratto nella previsione della disponibilità dell'alloggio necessario per consentire la frequenza degli studi universitari; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.