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Ordinanza — n. 13184/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on money laundering and counterfeiting charges due to procedural inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13184/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding money laundering and counterfeiting, but the court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed at the appellate level. The decision relied on established precedent regarding the sufficiency of evidence and the timing of mitigating circumstances, ultimately upholding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 62, n. 6 cod. pen.: Appeals based solely on the reiterative citation of grounds already rejected by the appellate court, or lacking new factual elements, are inadmissible under the principle of procedural economy.

Parole chiave

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money laundering conviction counterfeiting license plates inadmissible appeal procedural economy reiteration of arguments mitigating circumstances timing court costs and fine atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
art. 648 bis cod. pen
E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo
Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, Casagrande
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCORSO MICHELE nato a PALERMO il 21/05/1970 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge, in relazione all'art. 648 bis cod. pen., ritenendo insussistente nei fatti accertati la condotta tipica del delitto di riciclaggio (mancando alterazioni nei dati identificativi dei motocicli e ciclomotori, tutti di provenienza furtiva, rinvenuti nella disponibilità del ricorrente) si fonda su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e disattesi dalla Corte territoriale richiamando il costante orientamento di legittimità che individua nella sostituzione della targa originale del mezzo, compresi i motocicli ed i ciclomotori, la condotta idonea a ostacolare l'individuazione della provenienza del veicolo (Sez. 2, n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01); generica e manifestamente infondata l'ulteriore censura che ritiene insussistente il delitto di contraffazione della targa artigianalmente realizzata e utilizzata dal ricorrente (peraltro portante la stessa combinazione alfanumerica di quella rilasciata per il ciclomotore intestato al figlio ed a lui in uso) per circolare con i mezzi di provenienza furtiva; il secondo motivo, relativo all'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 6, cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte giustificato in modo corretto la decisione, sia per la tardività dell'iniziativa assunta (dopo l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato:

Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01), sia per la natura parziale del risarcimento, relativo ad uno solo dei ciclomotori di provenienza illecita; rilevato che il ricorso deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.