Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13183/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI SIMONE nato a CHIVASSO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA, CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato revisione in materia penale riesame dell'entità pena precedenti penali gravi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI SIMONE nato a CHIVASSO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA, CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez.

Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigli Estensore Estensore Il Pre idente