Ordinanza — n. 13183/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI SIMONE nato a CHIVASSO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA, CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATZORI SIMONE nato a CHIVASSO il 04/03/1978 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA, CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez.
Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigli Estensore Estensore Il Pre idente