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Ordinanza — n. 13182/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to late filing and improper procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13182/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Duric Samuel and Djuric Culia inadmissible and ordered them to pay costs. Duric Samuel's arguments regarding illogical reasoning and erroneous application of Article 192 of the Code of Criminal Procedure were rejected as not permitted grounds. Djuric Culia's appeal was deemed untimely because it was filed after the deadline set by Article 585, and subsequent requests for time extension were invalid under Article 175.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c), Art. 175, Art. 192 c.p.p.; Appeals must be filed within the statutory deadline and based on permitted grounds, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility statutory time limit improper procedural grounds new defense counsel costs of proceedings tempestività dell'istanza di ricusazione perenzione dell'istanza di revisione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) c.p.p.
280027 - 04); - ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Dpric Culia con dichiarazione depositata il 30 giugno 2023 risulta presentato tardivamente, poiché il termine iniziale di cui all'art. 585, comma 1, lett.
Art. 175 c.p.p.
282647 - 01); che la richiesta di rimessione in termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specificazione delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod.
Art. 192 c.p.p.
articolo 192 cod. proc. pen
art. 175 cod. proc. pen
282647 - 01); che la richiesta di rimessione in termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specificazione delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
è formulato per motivo non consentito come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, Chelucci
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJURIC CULIA nato a PISA il 15/07/1990 DURIC SAMUEL nato a PERUGIA il 18/08/1996 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DurkSamuel, si fonda sulla denunciata illogicità della motivazione, motivo non consentito in difetto del carattere manifesto del vizio lamentato; che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta l'errata applicazione della norma processuale di cui all'articolo 192 cod. proc. pen.

è formulato per motivo non consentito come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); - ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Dpric Culia con dichiarazione depositata il 30 giugno 2023 risulta presentato tardivamente, poiché il termine iniziale di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. decorreva dal 22 Aprile 2023; né rilevano le circostanze esposte con memoria depositata il 12 gennaio 2024, che avrebbero al più potuto esser dedotte per presentare istanza di rimessione in termini per l'impugnazione, istanza che non era contenuta nel ricorso originario: considerato che la memoria depositata in data 17 gennaio 2024, con cui il nuovo difensore ha preliminarmente chiesto un rinvio, con concessione di un termine a difesa, e la remissione in termini quanto alla proposizione del ricorso, è inammissibile perché nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di un nuovo difensore verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647 - 01); che la richiesta di rimessione in termini (che non era contenuta nel ricorso originario) è del tutto generica e priva di specificazione delle condizioni che legittimano la richiesta ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non consentendo alla Corte di valutare la tempestività dell'istanza; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigli Estensore I