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Ordinanza — n. 13181/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIK nato a SOAVE il 19/05/1992 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, confermata anche da ulteriori fatti vicini nel tempo e significativi dellà spiccata propensione a delinquere (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza motivazione del mutamento giurisprudenza revisione in materia penale pentito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODOROVICH PATRIK nato a SOAVE il 19/05/1992 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato atto, oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all'imputato, anche della loro omogeneità, dell'indifferenza dell'odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua proclività a delinquere, confermata anche da ulteriori fatti vicini nel tempo e significativi dellà spiccata propensione a delinquere (Sez.

Unite, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consiglf e Estensore . r Il Presidente