Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13180/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Giustino Pasquale and Giovanni Romano inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued that the lower court failed to cite specific crime articles and misinterpreted evidence regarding attempted extortion. The court rejected these claims, ruling that the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific grounds distinct from those already decided; mere repetition of rejected arguments renders them inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals lack of specificity repetition of arguments appellate review court costs estorsione minaccia contro le autorità concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUSTINO PASQUALE nato a AFRAGOLA il 10/06/1978 ROMANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 26/08/1987 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e, in particolare, la mancanza degli estremi dei reati di cui agli artt. 56 e 629 c.p. per Romano Giovanni e la non configurabilità del tentativo di estorsione in capo a Giustino Pasquale, sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; il dedotto travisamento della prova, quanto al giudizio di responsabilità del Romano, non sussiste (trattandosi semmai dell'interpretazione fornita dalla sentenza delle dichiarazioni del teste, sulla scorta di una lettura coordinata di due periodi che non impone la spiegazione che fornisce il ricorrente) e, in ogni caso, non ha portata decisiva rispetto all'intero impianto motivazionale, considerate nel loro complesso le dichiarazioni rese dalla persona offesa e la portata intimidatoria delle visite effettuate presso il domicilio di quest'ultima, che attestano - in correlazione al contesto parentale dei pregressi rapporti di usura e delle intimazioni al pagamento dei debiti così assunti - il coinvolgimento di Romano Giovanni nel reato di tentata estorsione aggravata; anche per la posizione del ricorrente Giustino la Corte d'Appello (pag.

7) ha valutato complessivamente i risultati probatori che attestano la perfetta conoscenza, da parte del ricorrente, dell'attività illecita svolta dal suocero Romano Vincenzo (attraverso l'esame di altre analoghe imputazioni, per le quali l'imputato è stato prosciolto solo per l'intervenuta prescrizione dei relativi reati), avendo assicurato la disponibilità a recarsi a casa della persona offesa con una mazza da baseball, al fine di intimidirla; né è possibile ritenere che vi sia stata una desistenza dell'imputato, in considerazione del fatto che questi è rimasto al fianco del suocero mentre costui malmenava la vittima; che rispetto alla puntuale motivazione così illustrata, i motivi di ricorso evidenziano il difetto del necessario carattere della specificità, risultando soltanto apparenti poiché non assolvono alla funzione tipica della critica argomentata della sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere tens