Sentenza — n. 13179/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 16 maggio 2022, nei confronti di Altieri Morena, per il reato di truffa. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con il primo motivo, il difetto di querela, perché quella in atti era stata presentata da soggetto non legittimato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13179/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con il primo motivo, il difetto di querela, perché quella in atti era stata presentata da soggetto non legittimato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALTIERI MORENA nato a EBOLI il 23/03/1979 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 16 maggio 2022, nei confronti di Altieri Morena, per il reato di truffa.
2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputata deducendo, con il primo motivo, il difetto di querela, perché quella in atti era stata presentata da soggetto non legittimato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va immediatamente rilevata la causa estintiva del reato ex art. 152 cod. pen., poiché «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. Unite, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); tempestività che risulta dal contenuto del fascicolo processuale, così come risulta dai documenti allegati alle note depositate la regolarità degli atti di remissione ed accettazione, con la conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
2. Per effetto della statuizione che precede, in applicazione del disposto dell'art. 340 cod. proc. pen., la querelata va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consiglie 7 Estensore Il Pr si