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Ordinanza — n. 13178/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13178/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13178/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TANZILLO GIUSEPPE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986 RAUCCI MARIA nato a MARCIANISE il 12/02/1994 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13178/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TANZILLO GIUSEPPE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986 RAUCCI MARIA nato a MARCIANISE il 12/02/1994 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva proporzionalità della pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TANZILLO GIUSEPPE nato a SAN FELICE A CANCELLO il 25/07/1986 RAUCCI MARIA nato a MARCIANISE il 12/02/1994 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, è in primo luogo inconferente e manifestamente infondato, perché censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, mentre la sentenza impugnata ha riconosciuto quelle circostanze attenuanti in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; quanto poi alla contestazione, peraltro non espressa, relativa all'eccessiva misura della pena la stessa è affetta da assoluta genericità, senza alcuno specifico riferimento a puntuali violazioni delle regole della logica quanto alla motivazione adottata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Co igliere estensore Il Presidente