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Ordinanza — n. 13177/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on robbery and injury charges citing reiterative and unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings regarding aggravating circumstances for a group robbery and the causal link to personal injuries. The court rejected these claims as repetitive and unsupported by the record, affirming established precedents that the excessive violence constituted a separate crime of injury.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are reiterative and manifestly unfounded, as the lower court correctly applied consistent case law regarding the distinct nature of robbery and the separate crime of injury caused by excessive violence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative arguments rejection robbery aggravating circumstances causal nexus injury group crime liability reiterazione di reati penali reato continuato commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita
Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia
Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati
281916 - 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi
Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy
276543 - 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AFRIYIE BONAMETTI nato il 11/09/1997 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; / CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermata sussistenza delle circostanze aggravanti relative alle più persone riunite nel delitto di rapina e del nesso teleologico tra il reato di rapina e quello di lesioni personali in danno della vittima, contiene censure reiterative oltreché manifestamente infondate, così come risulta dalle corrette indicazioni fornite dalla sentenza impugnata che ha fatto applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ad entrambi i profili considerati, atteso che dagli atti risulta che l'azione aggressiva è stata posta in essere, pur se in frazioni temporali diverse, da un gruppo di giovani che hanno aggredito la vittima immediatamente dopo la sottrazione del telefono cellulare (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01;

Sez. 2 - , n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916 - 01) e che la violenza esercitata sulla vittima era certamente esorbitante rispetto alla finalità di agevolare la sottrazione del telefono cellulare, così realizzando il delitto di lesioni personali (Sez. 2, n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 21458 del 05/03/2019, Jakimi, Rv. 276543 - 01; Sez. 2, n. 36901 del 22/09/2011, Kennedy, Rv. 251124 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consigli ír7 f Estensore Il Presidente