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Ordinanza — n. 13176/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are mere complaints and repetitive of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13176/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the acquisition of victim statements and the sentencing rationale, arguing incomplete witness searches and improper application of mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without new evidence or logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 512 c.p.p.; Art. 114 cod. pen.: Appeals must present new substantive grounds; mere complaints or repetitive arguments regarding factual reconstruction or sentencing balance do not justify admissibility in the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassazione Appeal Admissibility Mitigating Circumstances Victim Statement Acquisition Repetitive Arguments Inadmissible Appeal partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
art. 512 c.p
art. 114 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAADARI MOHAMMED nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza dell'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., sebbene le ricerche per il rintraccio del testimone siano state incomplete, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla sentenza impugnata (pagg. 5 e 6), che ha specificato il contenuto delle ricerche svolte, l'accertata irreperibilità sul territorio nazionale, l'impossibilità di individuare il luogo all'estero dove si era trasferita la vittima e l'assenza di precedenti formali citazioni della stessa quale testimone, insieme di dati considerati e valutati per escludere la volontaria sottrazione all'esame; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto tese a ricostruire diversamente l'accaduto, peraltro senza adeguato e completo confronto con la motivazione della sentenza impugnata che ha specificato il contenuto e la portata degli elementi di riscontro (tracciati estratti dai tabulati; indicazioni della vittima sull'uso da parte dei rapinatori di una vettura, corrispondente per modello e colore ad altra vettura risultata nella disponibilità del ricorrente); che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e il giudizio di bilanciamento operato, è reiterativo e generico, in presenza di una motivazione del giudice di merito esente da evidenti illogicità e correttamente ancorata alla valutazione sia del contributo assicurato all'azione predatoria, sia dell'insussistenza delle condizioni per riconoscere alle attenuanti concesse carattere di prevalenza, valutate le modalità del fatto e la gravità delle conseguenze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consig re estensore I