Ordinanza — n. 13174/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS PATRIZIA nato a ROVERETO il 05/11/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il ricorso è formulato in termini del tutto generici e privi di specificità, con il mero richiamo di norme asseritamente violate e di vizi enunciati solo graficamente senz' alcuna specifica indicazione né dei punti della decisione da sottoporre a censura, né delle violazioni ipotizzate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13174/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS PATRIZIA nato a ROVERETO il 05/11/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Ritenuto che il ricorso è formulato in termini del tutto generici e privi di specificità, con il mero richiamo di norme asseritamente violate e di vizi enunciati solo graficamente senz' alcuna specifica indicazione né dei punti della decisione da sottoporre a censura, né delle violazioni ipotizzate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIS PATRIZIA nato a ROVERETO il 05/11/1994 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso è formulato in termini del tutto generici e privi di specificità, con il mero richiamo di norme asseritamente violate e di vizi enunciati solo graficamente senz' alcuna specifica indicazione né dei punti della decisione da sottoporre a censura, né delle violazioni ipotizzate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consiglier estensore Il Pres ente