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Ordinanza — n. 13173/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are repetitive, unfounded, and lack new evidence regarding extortion attempt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13173/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on the nature of the extortion attempt and potential desistance, but the court found these arguments repetitive and unsupported by new evidence. The appellate court had already correctly established the criminal intent and the completion of the attempted act based on the victim's fear and the cessation of work.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; repetitive or manifestly unfounded arguments regarding the characterization of criminal acts and sentencing do not justify admissibility.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds manifestly unfounded arguments extortion attempt characterization lack of new evidence inadmissible appeal ruling court costs and fine criminal intent established tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI LUCA nato a BARI il 30/09/1980 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione è reiterativo, oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte dato atto delle plurime emergenze dimostrative dell'idoneità degli "avvertimenti" diretti nei confronti della vittima per coartarne la volontà, esito conseguito come dimostra la decisione di interrompere l'attività lavorativa per il timore di subire più gravi danni; che il secondo motivo di ricorso, sul profilo dell'ipotizzata desistenza, è del tutto generico oltre che manifestamente infondato, avendo correttamente escluso la Corte territoriale tale possibilità in ragione della natura del contestato delitto di estorsione e del sicuro superamento della fase del tentativo compiuto; manifestamente infondato anche il motivo che concerne il differente inquadramento del fatto nell'ipotesi del tentativo di violenza privata, risultando evidente la finalità di profitto della condotta di minaccia realizzata; del tutto reiterativi, oltre che manifestamente infondati, i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, con riguardo al riconoscimento della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena irrogata, avendo la Corte motivato in modo coerente con i dati processuali e rispettando gli obblighi di motivazione su ciascuno dei profili indicati, senza che il ricorso abbia messo in luce vizi della motivazione apprezzabili su quei punti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere