Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specificity regarding theft qualification in car recovery case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and repetitive nature of the arguments raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify the recovery of a found car as theft, arguing a lack of specific evidence regarding the vehicle's availability to him. The court rejected this claim because the appellant failed to provide any new elements indicating the car was within his control, rendering the arguments merely reiterative of those already dismissed by the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack specificity, and merely repeat arguments already rejected by the court of second instance without introducing new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI LEONARDO nato a CERIGNOLA il 01/11/1984 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico e difetta di specificità, oltre a risultare del tutto reiterativo perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (pagg. 3 e 4), che ha escluso la differente qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di furto, non avendo l'appellante addotto alcun elemento indicativo della riconducibilità della detenzione dell'auto ritrovata nella sua disponibilità al furto della stessa ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere, tensore Il Presidsnte