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Ordinanza — n. 13171/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13171/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Bocola inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding liability and the legal qualification of the crime, but the court found these arguments to be mere complaints without new facts. Since the contested points were already addressed and rejected by the Court of Appeal, the court ruled that the appeal lacked the necessary legal basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of mere complaints or repetitions of arguments already rejected by the court of first instance without presenting new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints reiteration of arguments Court of Cassation procedural inadmissibility interdizione civile censure procedurali spese per le indagini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCOLA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 05/04/1995 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è formulata per ragioni non consentite perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d'appello (pagg. 8-10);

Ritenuto, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, anche in relazione alla valutazione del contenuto delle intercettazioni (attività riservata al giudice di merito); Ritenuto, quanto al secondo motivo, che le censure afferenti alla differente qualificazione giuridica del fatto descritto al capo A) (lesioni aggravate, in luogo dell'imputazione per tentato omicidio) e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate, poiché la qualificazione giuridica invocata, così come le attenuanti, sono state già riconosciute dal giudice di primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024 Il Consiglier stensore Il Presidente